La notifica è nulla se manca la data della consegna nella copia per il destinatario. Così si è pronunciata la Cassazione nella sentenza nr. 398/2012.
Tutto parte da un ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di una società alla quale era stata notificata una cartella di pagamento per contributivi previdenziali.
Nella copia consegnata della cartella era omessa la data della notifica.
Nel ricorso introduttivo, la società ha eccepito la violazione degli artt. 148-160 del codice di procedura civile in materia di notifica degli atti.
Infatti, l’art. 148 c.p.c. recita “L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [c.c. 2658; c.p.c. 314, 480]. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.”
Mentre, il successivo art. 1’art. 149 c.p.c. recita Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.