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Costituzione del Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale

In questa guida spieghiamo quali sono gli elementi del contratto di lavoro part time.

Costituzione del rapporto di lavoro
Soggetti stipulanti. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori, ivi compreso il settore agricolo.
Modalità di costituzione del rapporto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può costituirsi:
– per assunzione diretta (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 61/2000);
– a seguito di trasformazione di un (precedente) rapporto a tempo pieno (art. 5, D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. o), D.Lgs. n. 276/2003).

Il part time può essere svolto in varie modalità, al riguardo è possibile fare riferimento a questa guida su part time verticale e part time orizzontale su questo blog.

Certificazione del contratto. Le parti possono richiedere la certificazione del contratto di lavoro a tempo parziale, al fine di ridurre l’eventuale contenzioso in merito alla qualificazione del rapporto medesimo (art. 75, D.Lgs. n. 276/2003, come sostituito dall’art. 30, co.4, L. 4 novembre 2010, n. 183; art. 30, co.2, L. n. 183/2010).

Assunzione in prova. Il contratto di lavoro a tempo parziale può prevedere un periodo di prova (c.d. clausola di prova ex art. 2096 c.c.), nei limiti e nelle modalità previsti per i lavoratori a tempo pieno. Infatti, in base al principio di non discriminazione (di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 61/2000), la durata del periodo di prova del lavoratore con contratto part time orizzontale non può essere superiore a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, i contratti collettivi possono “modulare” la durata del periodo di prova nell’ipotesi in cui l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di lavoro part time verticale (art. 4, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 61/2000).

Cumulabilità di più rapporti di lavoro a tempo parziale. Il lavoratore può stipulare una pluralità di contratti di lavoro a tempo parziale con datori di lavoro diversi, al fine di percepire una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un’esistenza libera e dignitosa.Tale cumulabilità trova, peraltro, un limite nell’esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore a tempo parziale, dovendosi rispettare i limiti di orario e di riposo settimanale.