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Notifica di Atti Amministrativi e Residenza all’Estero

La Corte di Cassazione, lo scorso 19 ottobre 2012 si è pronunciata sui vizi di notifica degli atti a soggetti trasferiti all’estero e, con sentenza n. 17956, ha sancito la validità della notifica degli atti di accertamento fiscale eseguita nella residenza italiana del contribuente che aveva provveduto, poi, a trasferirla in un paradiso fiscale.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento per una maggiore imposta IRPEF, contributi, interessi e relative sanzioni ad un contribuente, a seguito della quale costui ricorre davanti alla Commissione Tributaria provinciale.

La Commissione adita, respinge la tesi difensiva del contribuente con decisione confermata anche in appello, nella quale il giudice regionale ha osservato l’assenza di giustificazione in merito ai maggiori redditi prodotti.

Nel fatto di specie, il contribuente aveva focalizzato il ricorso sull’avvenuto trasferimento della residenza in altro Stato estero, allo scopo di contestare la validità della notifica dell’atto prescritto; ciononostante il giudice d’appello ha rimarcato come la variazione del centro d’interesse fosse irrilevante agli effetti della notifica, avendo l’atto raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del destinatario la pretesa impositiva.

L’avviso, in ogni modo, era stato ritualmente notificato nell’ultima residenza fiscale certa e documentata, art. 60 D.P.R. n. 600/1973.

Il contribuente impugnava anche questa sentenza, eccependo l’erronea motivazione su un punto decisivo della controversia attinente all’illegittimità e conseguente nullità assoluta e insanabile dell’avviso di accertamento impugnato per vizio di notifica, per il fatto di non esser più residente nel comune italiano ove la notificazione era stata eseguita.

Non solo, non essendo individuabile altro recapito in Italia, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere con l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune del domicilio fiscale. In pratica, il contribuente aveva commisurato l’avviso di accertamento all’atto amministrativo e perciò, nell’ipotesi di difetto di notifica, l’atto sarebbe dovuto esser considerato invalido! La Corte di cassazione (sent. n. 17956/2012):

– ha respinto la prima motivazione del ricorso, poiché la notifica si sarebbe perfezionata in ogni caso; non solo, il trasferimento di residenza anagrafica, con la seguente perdita di domicilio fiscale da parte del contribuente, nello Stato estero prima della notifica dell’atto d’accertamento, è da considerarsi infondato!

– ha precisato che, la proposizione del ricorso contro l’avviso di accertamento, avrebbe sanato la nullità della notifica in quanto si sarebbe realizzato lo scopo della notifica di rendere noto al soggetto l’esistenza di un atto impositivo.

Nel caso di specie, lo stesso esito si è avuto in merito ai punti del ricorso in cui il contribuente disapprovava l’omessa pronuncia, e motivazione, in ordine all’illegittimità dell’avviso di accertamento, impugnato per la mancata indicazione, da parte dell’Ufficio finanziario, della motivazione dell’atto impositivo in merito al cosiddetto an e quantum della pretesa fiscale.

Non è stata, altresì, accolta la presunta infondatezza delle argomentazioni espresse dai giudici di merito nella sentenza di secondo grado, che aveva rigettato le eccezioni sollevate in merito alla nullità assoluta e insanabile dell’atto di accertamento.

La Corte di cassazione, ha dichiarato, infine, l’eccezione inammissibile, avendo il giudice di merito rilevato che il contribuente, nonostante avesse impugnato l’avviso di accertamento per “carenza di motivazione” e per “genericità delle presunzioni addotte”, abbia omesso ogni giustificazione relativa ai redditi prodotti. I giudici di legittimità, hanno ravvisato in tali pretese una mossa di critica all’accertamento tributario.